Titolo II
Art. 15 bis
22 / 22Modalità di pagamento
In vigore dal 22 ott 2015
1. Il pagamento delle somme dovute ai sensi degli si esegue mediante versamento unitario di cui all' del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, secondo le modalità stabilite dall'articolo 19 del medesimo decreto, fatte salve le ipotesi in cui siano previste altre modalità di pagamento in ragione della tipologia di tributo.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di versamento.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 24 dicembre 2015, n. 159 ha disposto (con l'art. 15, comma 3) che "Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 2 a 4, non si applicano agli atti di adesione, agli atti definiti ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, alle conciliazioni giudiziali e alle mediazioni tributarie gia' perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-19;218#art-15-bis