Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 6 lug 1997
1. L'articolo 9 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è sostituito dal seguente: "Art. 9 (Clausola di salvaguardia). - 1. Le amministrazioni vigilanti di cui all'articolo 8, qualora ritengano, a seguito di accertamenti effettuati in sede di vigilanza o su segnalazione degli organismi di cui all', che i prodotti oggetto del presente decreto, ancorchè recanti marcature ''CÈ' ed utilizzati in modo conforme alla loro destinazione, possano mettere in pericolo la sicurezza e la salute delle persone, dei beni e dell'ambiente, vietano o limitano l'immissione in commercio e in servizio od ordinano il ritiro temporaneo dal mercato, a cura e spese del soggetto destinatario dell'ordine, dei prodotti stessi ed adottano di concerto ogni altro provvedimento diretto ad evitarne l'immissione in commercio o la messa in servizio. 2. Le amministrazioni di cui al comma 1 danno immediata comunicazione ai soggetti interessati del verificarsi delle situazioni indicate nello stesso comma 1 e le avvisano dell'avvio del provvedimento per l'adozione delle misure idonee ad evitare le situazioni medesime o di limitazione o di ritiro del prodotto dal mercato.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-06-11;205#art-3