Art. 1

Art. 1

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In vigore dal 6 lug 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della direttiva 94/25/CE; Visto l', comma 5, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, il quale dispone che, entro 2 anni dalla data di entrata in vigore della legge medesima, il Governo può emanare disposizioni integrative e correttive; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro e delle poste e delle telecomunicazioni; Emana il seguente decreto: . 1. All' del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "2-bis. Le unità da diporto e i componenti di cui all' si presumono conformi ai requisiti indicati al comma 1 qualora soddisfino le pertinenti norme nazionali adottate in applicazione delle norme armonizzate i cui numeri di riferimento sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee; i riferimenti delle norme nazionali, che traspongono le norme armonizzate, sono pubblicati a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.".
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