Art. 42 · Conti transitori di riassicurazione
Titolo IICapo II

Art. 42

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Conti transitori di riassicurazione

In vigore dal 6 lug 1997
1. Qualora, nel momento dell'elaborazione del bilancio d'esercizio, le informazioni ricevute dalle imprese cedenti sui valori reddituali di natura tecnica per l'esercizio di sottoscrizione siano insufficienti a determinare compiutamente il risultato economico delle singole assunzioni, le imprese operano un rinvio dell'iscrizione nel conto tecnico dei dati pervenuti attraverso l'utilizzo dei conti transitori di riassicurazione. L'iscrizione dei suddetti valori reddituali deve avvenire nel conto tecnico dell'esercizio successivo. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1 l'importo delle riserve tecniche indicato in bilancio è aumentato, se necessario, in modo che sia sufficiente per far fronte agli obblighi presenti e futuri. 3. Il rinvio di cui al comma 1 è debitamente motivato nella nota integrativa, unitamente all'ampiezza delle operazioni prese in considerazione. 4. Ai fini del presente articolo l'esercizio di sottoscrizione decorre dalla data di entrata in vigore degli accordi contrattuali di riassicurazione ed ha la durata di un anno.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-42