Art. 41 · Depositi ricevuti dai riassicuratori
Titolo IICapo II

Art. 41

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Depositi ricevuti dai riassicuratori

In vigore dal 6 lug 1997
1. La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione. 2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente. 3. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-41