Titolo II›Capo II
Art. 41
42 / 86Depositi ricevuti dai riassicuratori
In vigore dal 6 lug 1997
1. La classe F "depositi ricevuti dai riassicuratori" comprende i debiti dell'impresa cedente nei confronti del riassicuratore per i depositi in contanti costituiti in forza dei trattati di riassicurazione.
2. Non è consentita la compensazione tra crediti e debiti di conto deposito nonché tra questi ed i crediti e debiti di conto corrente neppure nei confronti del medesimo contraente.
3. Se l'impresa cedente ha ricevuto in deposito titoli di cui le è stata trasferita la proprietà, la classe comprende l'importo dovuto dall'impresa medesima in virtù del deposito.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-41