Art. 40 · Fondi per rischi ed oneri
Titolo IICapo II

Art. 40

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Fondi per rischi ed oneri

In vigore dal 6 lug 1997
1. Gli accantonamenti per rischi ed oneri sono destinati a coprire soltanto perdite o debiti di natura determinata, di esistenza certa o probabile, dei quali tuttavia alla chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. 2. Gli accantonamenti per rischi ed oneri non possono avere la funzione di correggere i valori degli elementi dell'attivo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-40