Art. 27 · Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente
Titolo IICapo II

Art. 27

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Capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente

In vigore dal 6 lug 1997
1. La voce A.I "capitale sociale sottoscritto o fondo equivalente" comprende tutti gli importi che, in relazione alla forma giuridica dell'impresa costituiscono il capitale della medesima conformemente alla disciplina del codice civile e delle leggi speciali che regolano il settore assicurativo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-27