Titolo II›Capo II
Art. 20
21 / 86Trasferimenti di attivi alla voce "Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"
In vigore dal 30 giu 2015
Trasferimenti di attivi alla voce
"Investimenti a beneficio degli assicurati dei rami vita i quali ne sopportano il rischio e derivanti dalla gestione dei fondi pensione"
1. Gli investimenti che l'impresa in via eccezionale trasferisce nel corso dell'esercizio dalla classe C alla classe D dell'attivo sono oggetto, nell'ipotesi in cui, alla data del loro trasferimento, il valore corrente è superiore al valore contabile:
a) di ripresa di valore fino a concorrenza delle riduzioni di valore eventualmente attuate anteriormente;
b) di plusvalore per la parte residua.
2. Il plusvalore di cui al comma 1, lettera b), deve essere inserito, senza interessare il conto economico, in un'apposita riserva di rivalutazione che non concorre alla determinazione del reddito imponibile dell'impresa nè è compresa nel patrimonio netto ai fini del margine di solvibilità. Il predetto plusvalore dovrà essere registrato nel conto economico, con corrispondente riduzione della riserva di rivalutazione, nell'esercizio in cui gli investimenti che lo hanno originato verranno realizzati.
3. Se all'atto del trasferimento di cui al comma 1 il valore corrente degli investimenti è inferiore al valore contabile devono essere rilevate le relative minusvalenze.
4. In nota integrativa sono indicate le motivazioni dei trasferimenti operati ai sensi dei commi 1, 2 e 3.
5. È eccezionalmente consentito il trasferimento di investimenti dalla classe D alla classe C dell'attivo, sulla base del valore corrente rilevato nel momento del trasferimento, qualora si determini un valore di attività superiore alle corrispondenti riserve tecniche, per effetto della liberazione dal vincolo di copertura degli impegni tecnici di quote di attività, nei casi previsti dall'IVASS con regolamento. La nota integrativa deve indicare le motivazioni del trasferimento operato, nonché specificare l'importo e la tipologia dell'investimento.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-20