Titolo I
Art. 1 bis
7 / 86Raccordo con il codice delle assicurazioni private.
In vigore dal 1 gen 2006
1. Le indicazioni formali relative alle voci, alle lettere, ai numeri romani ed arabi contenute nelle disposizioni di cui agli si intendono riferite alle corrispondenti classificazioni utilizzate nello schema del bilancio di esercizio adottato con il regolamento di cui all'articolo 90, comma 1, del codice delle assicurazioni private.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;173#art-1-bis