Art. 9 · Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva

Art. 9

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Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva

In vigore dal 14 giu 1997
Durata di protezione dei diritti relativi alla emissione radiofonica e televisiva 1. Il comma 5 dell'articolo 79 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: " 5. La durata dei diritti di cui al comma 1 è di cinquanta anni dalla prima diffusione di una emissione.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-9