Art. 8
8 / 18Durata di protezione dei diritti dei produttori di opere cinematografiche
In vigore dal 14 giu 1997
Durata di protezione dei diritti dei produttori
di opere cinematografiche
1. Il comma 2 dell'articolo 78-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
" 2. I diritti di cui al comma 1 si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla fissazione. Se l'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti si esauriscono trascorsi cinquanta anni dalla prima pubblicazione o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico dell'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento.".
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-8