Art. 16 · Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi

Art. 16

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Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi

In vigore dal 14 giu 1997
Modalità di computo dei termini di durata di protezione di alcuni diritti connessi 1. Dopo l'articolo 85-quater della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Art. 85-quinquies. - I termini finali di durata del diritti previsti dal capi I, I-bis, II, III, III-bis, e dal presente capo del titolo II si computano, nei rispettivi casi, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui si verifica l'evento considerato dalla norma.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-16