Art. 14 · Protezione di opere non pubblicate anteriormente

Art. 14

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Protezione di opere non pubblicate anteriormente

In vigore dal 14 giu 1997
1. Dopo il capo III del titolo II della legge 22 aprile 1941, n. 633, è inserito il seguente: "Capo III-bis DIRITTI RELATIVI AD OPERE PUBBLICATE O COMUNICATE AL PUBBLICO PER LA PRIMA VOLTA SUCCESSIVAMENTE ALLA ESTINZIONE DEI DIRITTI PATRIMONIALI D'AUTORE. Art. 85-ter. - 1. Senza pregiudizio dei diritti morali dell'autore, a chi, dopo la scadenza dei termini di protezione del diritto d'autore, lecitamente pubblica o comunica al pubblico per la prima volta un'opera non pubblicata anteriormente spettano i diritti di utilizzazione economica riconosciuti dalle disposizioni contenute nella sezione I del capo III, del titolo I della presente legge, in quanto applicabili. 2. La durata dei diritti esclusivi di utilizzazione economica di cui al comma 1 è di venticinque anni a partire dalla prima lecita pubblicazione o comunicazione al pubblico.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-14