Art. 13
13 / 18Durata di protezione dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori
In vigore dal 14 giu 1997
Durata di protezione dei diritti
degli artisti interpreti ed esecutori
1. L'articolo 85 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:
"Art. 85. - I diritti di cui al presente capo durano cinquanta anni a partire dalla esecuzione, rappresentazione o recitazione. Se una fissazione dell'esecuzione, rappresentazione o recitazione è pubblicata o comunicata al pubblico durante tale termine, i diritti durano cinquanta anni a partire dalla prima pubblicazione, o, se anteriore, dalla prima comunicazione al pubblico della fissazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-13