Art. 12 · Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche

Art. 12

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Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche

In vigore dal 14 giu 1997
Equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori per l'utilizzazione di opere cinematografiche 1. L'articolo 84 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente: "Art. 84. - 1. Salva diversa volontà delle parti, si presume che gli artisti interpreti ed esecutori abbiano ceduto i diritti di fissazione, riproduzione, radiodiffusione, ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, distribuzione, nonché il diritto di autorizzare il noleggio contestualmente alla stipula del contratto per la produzione di un'opera cinematografica o audiovisiva o sequenza di immagini in movimento. 2. Agli artisti interpreti ed esecutori che nell'opera cinematografica e assimilata sostengono una parte di notevole importanza artistica, anche se di artista comprimario, spetta, per ciascuna utilizzazione dell'opera cinematografica e assimilata a mezzo della comunicazione al pubblico via etere, via cavo e via satellite un equo compenso a carico degli organismi di emissione. 3. Per ciascuna utilizzazione di opere cinematografiche e assimilate diversa da quella prevista nel comma 2 e nell'articolo 80, comma 2, lettera e), agli artisti interpreti ed esecutori, quali individuati nel comma 2, spetta un equo compenso a carico di coloro che esercitano i diritti di sfruttamento per ogni distinta utilizzazione economica. 4. Il compenso previsto dai commi 2 e 3 non è rinunciabile e, in difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, è stabilito con la procedura di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-12