Art. 11
11 / 18Modalità di determinazione di equo compenso agli artisti interpreti ed esecutori
In vigore dal 14 giu 1997
Modalità di determinazione di equo compenso
agli artisti interpreti ed esecutori
1. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 80 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra l'istituto mutualistico artisti interpreti esecutori e le associazioni sindacali competenti della confederazione degli industriali, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-11