Art. 1
1 / 18Modalità di determinazione di equo compenso all'autore
In vigore dal 14 giu 1997
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria per il 1994, ed, in particolare, gli , nonché l' che detta i criteri di delega al Governo per il recepimento della direttiva 93/98/CEE, del Consiglio del 29 ottobre 1993, concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi;
Vista la legge 22 aprile 1941, n. 633, concernente la protezione del diritto d'autore;
Visto il decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, recante attuazione della direttiva 93/83/CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d'autore e diritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo;
Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 541, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 febbraio 1997;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 16 maggio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia, del tesoro, delle poste e telecomunicazioni e per i beni culturali e ambientali delegato per lo spettacolo e lo sport;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Modalità di determinazione di equo compenso all'autore
1. Al comma 5, dell'articolo 18-bis della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto il seguente periodo: "In difetto di accordo da concludersi tra le categorie interessate quali individuate dall', primo comma, del regolamento, detto compenso è stabilito con la procedura di cui all' del decreto legislativo luogotenenziale 20 luglio 1945, n. 440.".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell', commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (G.U.C.E.).
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;154#art-1