Art. 6

Art. 6

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In vigore dal 28 giu 1997
1. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 13 del decreto-legge 13 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, come da ultimo sostituito dall' del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, il potere di identificazione da parte dell'autorità consolare italiana di soggetti operanti all'estero è riservata alle rappresentanze diplomatiche e consolari di prima categoria. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 26 maggio 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Ciampi, Ministro del tesoro Dini, Ministro degli affari esteri Flick, Ministro di grazia e giustizia Visco, Ministro delle finanze Napolitano, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: Flick
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-05-26;153#art-6