Titolo II
Art. 9
9 / 11Campo di applicazione
In vigore dal 2 lug 1997
1. Le disposizioni di cui al presente titolo armonizzano ai principi ispiratori della legge 8 agosto 1995, n. 335, il trattamento pensionistico dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili, degli avvocati e procuratori dello Stato, del personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, a partire, rispettivamente, dalle qualifiche di segretario di legazione e di vice consigliere di prefettura, dei dirigenti generali, nonché dei professori e ricercatori universitari.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-9