Titolo I
Art. 8
8 / 11Entrata in vigore
In vigore dal 2 lug 1997
1. Le disposizioni di cui al presente titolo entrano in vigore dal 1 gennaio 1998. Fino a quella data continuano ad applicarsi le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, e, se più favorevole, quella dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-8