Art. 10 · Disposizioni diverse
Titolo II

Art. 10

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Disposizioni diverse

In vigore dal 2 lug 1997
1. Nei confronti del personale appartenente alle categorie di cui all' il cui limite di età per il collocamento a riposo d'ufficio sia superiore al 65 anno di età, che acceda al trattamento pensionistico successivamente al 65 anno di età, ovvero al 60 annodi età se donna, al relativo trattamento trovano applicazione le disposizioni in materia di pensionamento di vecchiaia. 2. In considerazione del più elevato limite di età per il collocamento a riposo dei soggetti di cui al comma 1, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stabiliti coefficienti di trasformazione integrativi di quelli indicati nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995, in relazione all'età dell'assicurato, superiore a 67 anni, al momento del pensionamento.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;165#art-10