Art. 2 · Unità operative integrate

Art. 2

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Unità operative integrate

In vigore dal 29 giu 1997
1. In attesa del riordino della disciplina in materia di prestazioni assistenziali di invalidità e inabilità civile, le amministrazioni competenti costituiscono con gli istituti ed enti competenti in materia di prestazioni previdenziali unità operative integrate composte da personale amministrativo e medico per procedere a verifiche ed accertamenti sulla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento delle relative prestazioni di carattere assistenziale. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono dettate modalità e criteri per l'attuazione del presente articolo.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;157#art-2