Art. 2
2 / 7In vigore dal 14 giu 1997
1. L' del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, è così modificato:
a) nei commi 1, 2, 4 e 5 le parole: "pena pecuniaria" sono sostituite con le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria";
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
" 3. La violazione degli obblighi previsti dall' è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria fino al quaranta per cento dell'importo trasferito o che si tenta di trasferire eccedente il controvalore di venti milioni di lire, con un minimo di lire duecentomila.";
c) nel comma 6 le parole: "pene pecuniarie" sono sostituite con le parole: "sanzioni amministrative pecuniarie";
d) il comma 7 è soppresso;
e) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
"8-bis. Chiunque, nel rendere la dichiarazione prevista dall', omette di indicare le generalità del soggetto per conto del quale effettua il trasferimento da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, ovvero le indica false, è punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da lire un milione a lire dieci milioni.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-30;125#art-2