Art. 6 · Norme transitorie e finali

Art. 6

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Norme transitorie e finali

In vigore dal 10 lug 1997
1. Per quanto non disciplinato dalla normativa dell'INPDAI, come modificata dal presente decreto, trovano applicazione le disposizioni in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti. 2. Al dirigente assunto dalle società concessionarie di pubblici servizi di telefonia e dalle società di cui all' della legge 11 dicembre 1962, n. 1790, dopo l'entrata in vigore della legge 29 gennaio 1992, n. 58, è data facoltà, su richiesta del dirigente ed in deroga alla richiamata legge, di mantenere il rapporto previdenziale con l'INPDAI, ove, al momento dell'assunzione, per il dirigente interessato fosse costituita presso il predetto Istituto la relativa posizione previdenziale. 3. La facoltà di cui al comma 2 è concessa anche ai dirigenti di società che hanno iniziato l'attività nel settore dopo l'entrata in vigore della citata legge n. 58 del 1992, oppure si sono fuse con società già operanti nel settore stesso. 4. La domanda per il mantenimento del rapporto previdenziale di cui al comma 2, da inviarsi al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia ed all'INPDAI, deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'obbligo di iscrizione del dirigente al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia. Per coloro che risultino gia in servizio presso le società di cui al comma 2 detto termine decorrerà dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Il Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia deve trasferire all'INPDAI l'importo dei contributi corrispondenti ai periodi di iscrizione con la qualifica di dirigente, secondo i criteri di computo di cui all', commi 4 e 5, della legge 15 marzo 1973, n. 44. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 aprile 1997 SCALFARO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Ciampi, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica Visto, il Guardasigilli: Flick
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