Art. 4 · Pensione di invalidità

Art. 4

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Pensione di invalidità

In vigore dal 10 lug 1997
1. Agli iscritti all'INPDAI, con effetto sulle domande presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si applicano esclusivamente le disposizioni in materia di invalidità e di inabilità vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria. Agli stessi si applica altresì l', commi 42 e 43, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 2. I contributi versati all'INPDAI successivamente alla data di decorrenza dell'assegno ordinario di invalidità danno diritto ad un supplemento di pensione, secondo le disposizioni di cui all'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155. 3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 1998, N. 278.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;181#art-4