Art. 1 · Contributi

Art. 1

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Contributi

In vigore dal 1 lug 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Visto l', commi 22 e 23, della legge 8 agosto 1995, n. 335; Visto l', comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997; Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 aprile 1997; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Emana il seguente decreto legislativo: . Contributi 1. A decorrere dal 1 gennaio 1998 per il personale iscritto al Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea, di seguito denominato Fondo, la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni. 2. Dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo, ad eccezione di quanto previsto al comma 4, il contributo è pari al 40,82 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 13,508 per cento a carico dei lavoratori. Il contributo è comprensivo delle quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che pertanto sono ridotte, a partire dalla medesima data, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996. 3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, a condizione che le somme derivanti dalla predetta riduzione siano destinate al finanziamento di fondi pensione di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modificazioni e integrazioni. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1999 per il personale iscritto al Fondo che alla data del 31 dicembre 1995 può far valere un'anzianità contributiva inferiore a diciotto anni interi il contributo di cui al comma 2 è ulteriormente ridotto nella misura dell'1,56 per cento di cui dello 0,514 per cento quello a carico del lavoratore e dell'1,046 per cento quello a carico del datore di lavoro, ferma restando la condizione di cui al comma 3. 5. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale iscritto al Fondo successivamente alla data del 31 dicembre 1995 e privo di anzianità contributiva, il contributo è stabilito in base all'aliquota di finanziamento e con i criteri di ripartizione in vigore nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria. 6. Per il personale di cui al comma 5, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le aliquote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono ridotte nelle misure previste nel decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996. 7. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per il personale di cui al comma 5, ai fini del finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui all', comma 11, si applica un contributo addizionale stabilito nella misura del 5 per cento di cui 3,59 per cento a carico del lavoratore e 1,41 per cento a carico del datore di lavoro. 8. Per il personale di cui al comma 5 trovano applicazione le disposizioni di cui all', comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335. 9. La disposizione di cui all'articolo 14, comma 4, della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. A decorrere dal trimestre solare successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto il contributo dovuto al Fondo deve essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 10. Si applicano al Fondo le disposizioni dell', comma 1, del decreto - legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. Per l'applicazione della predetta norma, nei casi in cui non siano stati stipulati i contratti collettivi nazionali di lavoro, i limiti minimi di retribuzione imponibile per ciascuna categoria professionale sono stabiliti annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali che concorrono al Fondo. A tali limiti vanno comunque adeguate le retribuzioni contrattali che risultino inferiori agli stessi. L' della legge 31 ottobre 1988, n. 480, è abrogato. 11. La disposizione di cui all'articolo 21 della legge 13 luglio 1965, n. 859, è abrogata. In materia di prescrizione dell'obbligo contributivo valgono le medesime norme vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 12. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini delle prestazioni pensionistiche come disciplinate dalla normativa del Fondo stesso: a) le disposizioni contenute nell' del decreto del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, nell'articolo 7 della legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, in materia di versamento e di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi; b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti. 13. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, si provvede a determinare le modalità e i termini per l'applicazione dell'articolo 20 della legge 13 luglio 1965, n. 859, finalizzata alla tempestiva acquisizione delle comunicazioni previste dal medesimo articolo 20.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;164#art-1