Art. 9 · Direttore tecnico e buone pratiche di fabbricazione

Art. 9

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Direttore tecnico e buone pratiche di fabbricazione

In vigore dal 31 mag 1997
1. Il comma 3 dell' della legge è sostituito dal seguente: " 3. Il direttore tecnico è responsabile della corretta esecuzione delle operazioni di produzione e confezionamento conformemente alle buone pratiche di fabbricazione, di cui al comma 4 o, in mancanza, alle disposizioni del decreto del Ministro della sanità 9 luglio 1987, n. 328, e successive modificazioni e in tegrazioni, serza pregiudizio della responsabilità dell'imprenditore.". 2. Dopo il comma 3 dell' della legge è inserito il seguente: "3-bis. L'importazione dei prodotti cosmetici da Paesi non membri dell'Unione europea deve avvenire sotto la responsabilità di un esperto avente i requisiti di cui ai commi 1 e 2, il quale è tenuto a valutare il metodo di fabbricazione utilizzato per i prodotti stessi.". 3. Il comma 4 dell' della legge è sostituito dal seguente: " 4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale sono fissate ed aggiornate le buone pratiche di fabbricazione dei prodotti cosmetici anche sulla base delle norme comunitarie.". 4. Il comma 8 dell' della legge è sostituito dal seguente: " 8. Analoga comunicazione, limitatamente alle lettere a) e d) del comma 6, deve essere fatta dagli importatori di prodotti in confezioni pronte alla vendita provenienti da Paesi membri dell'Unione europea, mentre gli importatori da Paesi non membri dell'Unione europea devono trasmettere comunicazione anche relativamente alle generalità ed alla qualificazione dell'esperto di cui al comma 3-bis.". 5. Al comma 15 dell' della legge, le parole: "dei commi 1, 5, 6, 7, 8 e 12-bis" sono sostituite dalle parole: "dei commi 1, 3-bis, 5, 6, 7, 8 e 12-bis.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126#art-9