Art. 3 · Sperimentazione sugli animali

Art. 3

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Sperimentazione sugli animali

In vigore dal 31 mag 1997
1. Dopo il comma 5 dell' della legge sono aggiunti i seguenti: "5-bis. È vietato l'uso nei cosmetici di ingredienti o di combinazioni di ingredienti sperimentati su animali a partire dal 1 gennaio 1998. 5-ter. Il Ministro della sanità, con proprio decreto, adegua il termine di cui al comma 5-bis, a quello eventualmente stabilito dalla Comunità europea secondo quanto previsto dalla direttiva 93/35/CEE, la quale subordina l'esclusione delle sperimentazioni su animali alla condizione che sia stato scientificamente dimostrato che i metodi sperimentali alternativi offrono al consumatore un grado di protezione equivalente.". 2. Dopo il comma 10 dell' della legge è inserito il seguente: "10-bis. Ai fini della comunicazione annuale alla Commissione europea dei dati sulle sperimentazioni su animali, il Ministro della sanità applica la procedura di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.".
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126#art-3