Art. 13
13 / 14Comunicazione di dati da parte delle aziende in attività
In vigore dal 31 mag 1997
1. Entro un mese dalla data di entrata in vigore del presente decreto le imprese in attività al 31 dicembre 1996 devono trasmettere al Ministero della sanità e alla regione nel cui territorio sono ubicati gli stabilimenti di produzione o ha sede l'impresa importatrice i dati previsti dall', commi 6, 7 e 8, della legge, come modificati dal presente decreto, aggiornati alla data di invio della comunicazione, nonché indicare la sede nella quale saranno conservate le informazioni di cui all'articolo 10-ter della legge, introdotto dall' del presente decreto.
2. Chiunque contravviene alle disposizioni del comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-24;126#art-13