Art. 1
1 / 4Rimodulazione fasce di reddito
In vigore dal 24 giu 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l', comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 febbraio 1997;
Acquisito il parere delle commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 10 aprile 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana
il seguente decreto legislativo:
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Rimodulazione fasce di reddito
1. Con decorrenza dal 1 luglio 1997 la misura del reddito agrario annuo per ciascuna fascia di cui alla tabella D) allegata alla legge 2 agosto 1990, n. 233, da valere ai fini del calcolo dei contributi e della misura delle pensioni è determinata nei seguenti importi:
a) prima fascia: fino a lire 450.000;
b) seconda fascia: da lire 450.001 a lire 2.000.000;
c) terza fascia: da lire 2.000.001 a lire 4.500.000;
d) quarta fascia: oltre lire 4.500.000.
2. I coltivatori diretti, coloni e mezzadri, e gli imprenditori agricoli a titolo principale, per i quali trova applicazione l', comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, possono optare per il versamento dei contibuti previdenziali nella misura prevista per la fascia di reddito agrario superiore a quello di appartenenza.
3. L'aumento della contribuzione derivante dall'inserimento nelle fasce immediatamente superiori a quella posseduta alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per effetto della variazione del limite di reddito di cui al comma 1, può essere, a domanda, frazionato in misura graduale pari ad un sesto per ogni anno, in sei annualità con decorrenza 1 luglio 1997. Il calcolo del trattamento pensionistico tiene conto dell'effettivo versamento contributivo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-04-16;146#art-1