Art. 17 · Sorveglianza del mercato e verifica di conformità

Art. 17

Abrogato17 / 27

Sorveglianza del mercato e verifica di conformità

In vigore dal 28 set 2022
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137 ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46#art-17