Art. 15
15 / 27Organismi designati ad attestare la conformità
In vigore dal 28 set 2022
1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
4.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
5-bis. Copia dei certificati CE di conformità emessi dagli organismi notificati deve essere inviata al Ministero della salute e al Ministero dello sviluppo economico, a cura degli stessi.
L'organismo notificato fornisce altresì al Ministero della salute tutte le informazioni sui certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati e informa gli altri organismi designati sui certificati sospesi, ritirati o rifiutati e, su richiesta, sui certificati rilasciati. Esso mette inoltre a disposizione, su richiesta, tutte le informazioni supplementari pertinenti.
5-ter. Qualora un organismo notificato constati che i requisiti pertinenti della presente direttiva non sono stati o non sono più soddisfatti dal fabbricante oppure che un certificato non avrebbe dovuto essere rilasciato, esso sospende, ritira o sottopone a limitazioni il certificato rilasciato, tenendo conto del principio della proporzionalità, a meno che la conformità con tali requisiti non sia assicurata mediante l'applicazione di appropriate misure correttive da parte del fabbricante. L' organismo notificato informa il Ministero della salute in caso di sospensione, ritiro o limitazioni del certificato o nei casi in cui risulti necessario l'intervento del Ministero della salute. Il Ministero della salute informa gli altri Stati membri e la Commissione europea.
5-quater.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
5-quinquies.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137, ha disposto (con l'art. 32, comma 6) che i commi 5-bis e 5-ter, del presente articolo, sono abrogati decorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento. Ha disposto (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46#art-15