Art. 13 bis
26 / 27Banca dati europea.
In vigore dal 28 set 2022
1. Il Ministero della salute trasmette alla banca dati europea le seguenti informazioni:
a) i dati relativi alla registrazione dei fabbricanti e dei mandatari, nonché dei dispositivi di cui all', ad esclusione dei dati relativi ai dispositivi su misura;
b) i dati relativi ai certificati rilasciati, modificati, integrati, sospesi, ritirati o rifiutati secondo le procedure di cui agli allegati II, III, IV, V, VI e VII;
c) i dati ottenuti in base alla procedura di vigilanza definita dall';
d) i dati relativi alle indagini cliniche di cui all'.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 AGOSTO 2022, N. 137.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 5 agosto 2022, n. 137, ha disposto: - (con l'art. 32, comma 4) che le lettere a) e b), al comma 1, del presente articolo, sono abrogate decorsi ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento; - (con l'art. 32, comma 5) che le lettere c) e d), al comma 1, del presente articolo, sono abrogate decorsi sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui all'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento; - (con l'art. 32, comma 10) che le disposizioni del presente D.Lgs. relative ai dispositivi medici di cui all'articolo 120, paragrafi 3 e 4, del regolamento, restano in vigore fino al 27 maggio 2025, nella misura necessaria all'applicazione di tali paragrafi.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;46#art-13-bis