Art. 7
Abrogato7 / 7SANZIONI
In vigore dal 1 apr 2017
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltà degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BINDI, Ministro della sanità
DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e
giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
PINTO, Ministro delle risorse
agricole,
alimentari e forestali
BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45#art-7