Art. 7 · SANZIONI

Art. 7

Abrogato7 / 7

SANZIONI

In vigore dal 1 apr 2017
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 3 FEBBRAIO 2017, N. 26 Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccoltà degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BINDI, Ministro della sanità DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia CIAMPI, Ministro del tesoro PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali BERSANI, Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visto, il Guardasigilli: FLICK

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45#art-7