Art. 3
3 / 7ALIMENTI PER ANIMALI DESTINATI A PARTICOLARI FINI NUTRIZIONALI
In vigore dal 26 mar 2021
1. Gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali possono essere commercializzati soltanto se:
a) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;
b) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27;
c) soddisfano le condizioni stabilite sotto la rubrica "disposizioni generali" della parte A dell'allegato I;
d) gli usi previsti sono elencati nella parte B dell'allegato I e soddisfano le altre disposizioni fissate in tale parte dell'allegato.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 FEBBRAIO 2021, N. 27.
3. Per le modifiche ed integrazioni agli allegati al presente decreto, conseguenti a direttive Europee dovute a conoscenze scientifiche e tecniche si applica l'articolo 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 2 febbraio 2021, n. 27 ha disposto (con l'art. 18, comma 1, lettera p)) che e' abrogato il "decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 45, recante attuazione delle direttive 93/74/CEE, 94/39/CE, 95/9/CE e 95/10/CE in materia di alimenti dietetici per animali, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, comma 1, lettere a) e b), comma 2 e commi 3, 4, 5, 6 e all'allegato II".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;45#art-3