Art. 5 · Comunicazione dati

Art. 5

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Comunicazione dati

In vigore dal 21 mar 1997
1. I dati occorrenti per l'applicazione della tassa di cui alla tabella A annessa al Presente decreto, in particolare il peso complessivo a pieno carico e il numero di assi, nonché la presenza della sospensione pneumatica o riconosciuta equivalente di cui all', comma 4, sono comunicati, in via informatica, ai sensi dell', commi 39 e 40, del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;43#art-5