Art. 8
8 / 8In vigore dal 21 mar 1997
1. Il punto 5 dell'Allegato III va modificato come segue:
"5) sottoscrizione di un'assicurazione di responsabilità civile, a meno che tale responsabilità non sia coperta dallo Stato sulla base del diritto nazionale. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici. Le condizioni di cui ai punti 1 e 2 vengono verificate periodicamente dalle competenti autorità degli Stati membri.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 24 febbraio 1997
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BERSANI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
DINI, Ministro degli affari esteri FLICK, Ministro di grazia e giustizia
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;41#art-8