Art. 4

Art. 4

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In vigore dal 21 mar 1997
1. All' del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. È vietato apporre sui giocattoli marcature che possano indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sui giocattoli, sul loro imballaggio o su una etichetta, può essere apposto ogni altro marcio, purchè esso non limiti la visibilità e la leggibilità del La marcatura CE."
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;41#art-4