Art. 2
2 / 8In vigore dal 21 mar 1997
1. All' del decreto legislativo 27 settembre 1991, n. 313:
a) al comma 1, dopo le parole:"comma 2", sono aggiunte le seguenti: "dell' e dell'";
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:
"3-bis. Se i giocattoli sono disciplinati da altre disposizioni rela- tive ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto che prevedono l'apposizione della marcatura CE, questa indica ugualmente la presunta conformità dei giocattoli anche alle altre disposizioni. Tuttavia nel caso in cui una o più delle suddette disposizioni lascino al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità del giocatolo alle disposizioni applicate dal fabbricante; in questo caso i riferimenti devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione che accompagnano il giocattolo o, in alternativa, riportati sull'imballaggio"."
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-24;41#art-2