Capo II
Art. 5
5 / 38Obblighi generali.
In vigore dal 3 ott 2008
1. Le sostanze, in quanto tali o sotto forma di preparati, possono essere immesse sul mercato soltanto se sono state imballate ed etichettate a norma degli e dei criteri di cui all'allegato VI e, per le sostanze registrate, in base alle informazioni ottenute mediante l'applicazione degli del regolamento (CE) n. 1907/2006, salvo se trattasi di preparati per i quali altre direttive prevedono disposizioni specifiche.
2. Le misure di cui al comma 1 si applicano fino al momento dell'inserimento della sostanza nell'allegato I o fino al momento in cui è adottata, secondo la procedura di cui all' della direttiva 67/548/CEE, la decisione di non inserirla nello stesso allegato.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52#art-5