Art. 4 · Classificazione
Capo II

Art. 4

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Classificazione

In vigore dal 25 apr 1998
1. Le sostanze sono classificate in base alle loro proprietà intrinseche, secondo le categorie di cui all', comma 2; nella classificazione delle sostanze si tiene conto delle impurezze qualora le loro concentrazioni superino i limiti di cui al comma 3 o quelli previsti per i preparati pericolosi. 2. La classificazione e l'etichettatura delle sostanze si effettuano secondo i criteri indicati nell'allegato VI. 3. Per le sostanze elencate nell'allegato I, devono essere utilizzate la classificazione e Ietichettatura armonizzate ivi indi- cate; per determinate sostanze pericolose sono riportati anche i limiti di concentrazione ed eventuali altri parametri atti ad identificare il pericolo per la salute umana o per l'ambiente dei preparati contenenti le suddette sostanze o sostanze che contengano come impurezze altre sostanze pericolose. 4. L'inserimento di altre sostanze all'allegato I ed eventuali altre modifiche possono avvenire soltanto a seguito di procedura comunitaria.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52#art-4