Capo III
Art. 26
26 / 38Commissione consultiva
In vigore dal 26 mar 1997
1. Presso il Ministero della sanità è istituita una commissione consultiva composta dai seguenti membri o dai loro sostituti:
a) il dirigente generale del dipartimento prevenzione del Ministero della sanità che la presiede;
b) un rappresentante del Ministero della sanità esperto di problematiche concernenti la classificazione, l'Imballaggio e l'etichettatura di sostanze pericolose;
c) un rappresentante dell'unità di notifica;
d) due rappresentanti del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di cui uno esperto di problematiche di produzione industriale ed uno esperto di problematiche di tutela dei consumatori;
e) due rappresentanti del Ministero dell'interno, di cui uno esperto di problematiche di pubblica sicurezza ed uno di problematiche di protezione civile e sicurezza antincendi;
f) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale esperto di problematiche inerenti la sicurezza nell'ambiente di lavoro;
g) due rappresentanti del Ministero dell'ambiente, di cui uno esperto in problematiche sui rischi per l'ambiente ed uno esperto di problematiche sulla tutela del suolo;
h) un rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica esperto di problematiche connesse con la ricerca scientifica;
i) un rappresentante del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali esperto in problematiche di produzione agricola.
2. Per lo svolgimento dei lavori, la commissione può organizzarsi in sottogruppi ed avvalersi dell'opera di enti o di istituti pubblici di ricerca e di esperti secondo la legislazione vigente.
3. Le funzioni di segreteria sono svolte a cura del Ministero della sanità.
4. I componenti la commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
5. La commissione consultiva:
a) esprime pareri su problematiche inerenti le sostanze ed i preparati pericolosi nonché su quelle in discussione in sede comunitaria ed internazionale;
b) esprime pareri sulle eventuali richieste specifiche sottopostele dall'unità di notifica;
c) esprime pareri sulle richieste specifiche sottopostele dal Ministero della sanità anche a seguito di richieste avanzate dai notificanti in relazione alle decisioni assunte dall'unità di notifica;
d) promuove, ove lo ritenga necessario, la richiesta del parere del Consiglio superiore di sanità, della Commissione consultiva tossicologica nazionale o di altro ente o istituto di ricerca pubblico.
6. Con regolamento interno, da emanarsi con decreto del Ministro della sanità entro tre mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono disciplinate le modalità procedurali ed organizzative della commissione.
7. La commissione di cui al comma 1 sostituisce quella prevista all' del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1981, n. 927.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-02-03;52#art-26