Art. 1
1 / 2In vigore dal 12 mar 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lo statuto della regione siciliana, approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2;
Viste le determinazioni della commissione paritetica prevista dall'articolo 43 dello statuto della regione;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell'interno ed il Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
.
1. Le funzioni degli organi centrali e periferici dello Stato di cui all'articolo 12 del codice civile concernenti le persone giuridiche che hanno la loro sede nella regione siciliana e le cui finalità statutarie sono limitate all'ambito regionale e alle materie di competenza legislativa regionale sono trasferite alla regione. Le suddette funzioni sono esercitate dal presidente e dagli assessori regionali preposti ai corrispondenti rami di amministrazione secondo le relative competenze.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-29;26#art-1