Art. 6 · Controllo sugli enti locali

Art. 6

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Controllo sugli enti locali

In vigore dal 13 feb 1997
1. La regione, con proprie leggi, determina la natura e la disciplina dei controlli nei confronti degli enti locali. 2. Spettano alla regione anche i provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico. 3. I provvedimenti, adottati nell'esercizio del controllo sugli organi, vanno comunicati al commissario del Governo nella regione.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-6