Art. 18 · Disposizioni transitorie e finali

Art. 18

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Disposizioni transitorie e finali

In vigore dal 13 feb 1997
1. Fino alla data di entrata in vigore delle nuove leggi regionali disciplinanti la materia oggetto del presente decreto, continua ad applicarsi la normativa statale e regionale vigente. 2. Salvo quanto disposto dall' e dal successivo comma 3, il trasferimento delle funzioni previste dal presente decreto decorre dal trentesimo giorno successivo alla data della sua entrata in vigore, fermo il compimento dei procedimenti già iniziati, alla data del trasferimento delle funzioni, con oneri a carico dello Stato. 3. Fino a quando non sarà diversamente disposto con legge regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, rimangono ferme le funzioni amministrative degli organi dello Stato riguardanti il procedimento di elezione degli enti locali. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 2 gennaio 1997 SCALFARO PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali CIAMPI, Ministro del tesoro NAPOLITANO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: FLICK
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