Art. 13 · Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali

Art. 13

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Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali

In vigore dal 13 feb 1997
Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali 1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali. 2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.
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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-13