Art. 13
13 / 18Tutela delle minoranze linguistiche e valorizzazione delle lingue locali
In vigore dal 13 feb 1997
Tutela delle minoranze linguistiche
e valorizzazione delle lingue locali
1. Gli enti locali della regione, attraverso gli statuti, garantiscono la tutela delle minoranze linguistiche nel rispetto delle norme statali e regionali.
2. Nel rispetto delle medesime norme, gli enti locali adottano le misure adeguate per la conservazione e lo sviluppo delle lingue locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;9#art-13