Art. 5
5 / 6In vigore dal 13 feb 1997
1. Dopo l' del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è inserito il seguente:
"Art. 6-bis. - 1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresì, in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;8#art-5