Art. 4
4 / 6In vigore dal 13 feb 1997
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:
". - 1. La regione per l'espletamento della propria collaborazione all'accertamento delle imposte erariali sui redditi di soggetti aventi domicilio fiscale nel territorio regionale ha facoltà di prendere visione delle dichiarazioni annuali dei redditi, delle dichiarazioni annuali dei sostituti di imposta, nonché dei certificati di cui agli del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, con modalità da concordare con il Ministero delle finanze.
2. Le amministrazioni comunali e provinciali e gli enti pubblici operanti nel territorio regionale sono tenuti a fornire a richiesta le informazioni utili per le finalità di cui all'articolo 53 dello statuto.
3. La regione può, con propria legge, disciplinare le modalità per lo svolgimento della propria attività di collaborazione ai sensi del comma 1.".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;8#art-4