Art. 3
3 / 6In vigore dal 13 feb 1997
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, è sostituito dal seguente:
". - 1. Alla liquidazione mensile delle quote di proventi erariali spettanti alla regione provvedono, salvo il disposto del successivo comma, la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia e le relative sezioni staccate provinciali operanti nella regione, sulla base dei versamenti in conto competenza e residui affluiti alle coesistenti sezioni di tesoreria dello Stato e dei versamenti di cui al comma 2 dell'.
2. Alla liquidazione della quota dell'imposta erariale sul consumo dei tabacchi provvede la direzione regionale delle entrate per il Friuli-Venezia Giulia per l'intero territorio.
3. La corresponsione di dette quote alla regione viene disposta a cura dei predetti uffici mediante ordinativi su aperture di credito emesse senza limiti di importo.".
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;8#art-3