Art. 1
1 / 6C o n t r i b u t i
In vigore dal 8 gen 1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto l', comma 22, della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Visto l', comma 1, della legge 8 agosto 1996, n. 417;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 settembre 1996;
Acquisito il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro e della programmazione economica;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
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C o n t r i b u t i
1. A decorrere dal 1 gennaio 1997 per il personale iscritto al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, di seguito denominato "Fondo", la retribuzione imponibile sulla quale sono commisurati i contributi è quella definita dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive integrazioni e modificazioni.
2. Per il personale iscritto al Fondo successivamente al 31 dicembre 1995 il contributo è stabilito, a decorrere dal mese successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto, in base all'aliquota e con i criteri di ripartizione in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'aliquota contributiva dovuta per il personale iscritto al Fondo alla medesima data è stabilita nel 26,43 per cento delle retribuzioni imponibili, di cui il 6,647 per cento a carico dei lavoratori. A decorrere dalla medesima data sono destinate al Fondo stesso, le quote di contribuzione attualmente riguardanti il finanziamento delle prestazioni temporanee a carico della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, secondo le modalità di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro 21 febbraio 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 83 del 9 aprile 1996.
4. Le aliquote contributive dovute per il personale iscritto al Fondo alla data del 31 dicembre 1995 sono fissate, fino a concorrenza dell'aliquota in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria, con le seguenti modalità:
a) dal 1 gennaio 1998 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 20,583 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,047 per cento;
b) dal 1 gennaio 1999 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 21,383 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,447 per cento;
c) dal 1 gennaio 2000 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,183 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura del 7,847 per cento;
d) dal 1 gennaio 2001 l'aliquota a carico dei datori di lavoro è stabilita nella misura del 22,983 per cento e quella a carico dei lavoratori nella misura dell'8,247 per cento;
e) dal 1 gennaio 2002 l'aliquota contributiva a carico dei datori di lavoro e quella a carico dei lavoratori sono pari a quelle in vigore presso l'assicurazione generale obbligatoria.
5. Per il personale di cui al comma 1 trovano applicazione le disposizioni di cui all', comma 18, della legge 8 agosto 1995, n. 335.
6. La disposizione di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, è abrogata. Il contributo al Fondo dovrà essere versato con le modalità, nei termini e con la periodicità vigenti nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
7. A favore del personale iscritto al Fondo, sono estese, per periodi successivi al 31 dicembre 1996, ai fini delle prestazioni pensionistiche:
a) le disposizioni contenute nell' del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, e successive modificazioni e integrazioni, nell'articolo 7 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e nell'articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni, in materia di accreditamento dei contributi obbligatori e figurativi;
b) tutte le norme che disciplinano la contribuzione figurativa in caso di malattia e nei casi in cui vengano percepite le prestazioni per disoccupazione e per integrazioni salariali, con le stesse modalità e limitazioni previste per gli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legislativo:1996-12-04;658#art-1